La cittadinanza italiana si acquista iure sanguinis, cioè se si nasce o si è adottati da cittadini italiani. Esiste una possibilità residuale di acquisto iure soli, se si nasce sul territorio italiano da genitori apolidi o se i genitori sono ignoti o non possono trasmettere la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato di provenienza.
La cittadinanza può essere richiesta anche dagli stranieri che risiedono in Italia da almeno dieci anni e sono in possesso di determinati requisiti. In particolare il richiedente deve dimostrare di avere redditi sufficienti al sostentamento, di non avere precedenti penali, di non essere in possesso di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica.
Si può diventare cittadini italiani anche per matrimonio. La "cittadinanza per matrimonio" è riconosciuta dal prefetto della provincia di residenza del richiedente.
La cittadinanza italiana si può riacquistare su domanda.
La legge prevede alcuni casi in cui può venir meno lo status di cittadino italiano.
Il Certificato di Cittadinanza è il certificato che attesta la Cittadinanza Italiana del richiedente. Viene rilasciato dall'Ufficio Anagrafe, e può essere sostituito dall'autocertificazione.
È cittadino italiano per nascita:
• Il figlio di padre o madre cittadini.
• Chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello stato al quale essi appartengono.
• È considerato cittadino, per nascita, il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.
• Il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza.
• Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando risiede legalmente da almeno 2 anni nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussiste separazione legale.
La cittadinanza si acquista con decreto del Ministro dell'Interno, a istanza dell'interessato, presentata alla Prefettura o alla competente autorità consolare. Il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le Leggi dello Stato.
Norme di riferimento
• Legge 24 dicembre 1954, n. 1228;
• D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.
• D.P.R. 445/2000.